Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1560 |
Data ricezione: | 10/10/2022 |
Argomento: | Collegio Consultivo Tecnico |
Oggetto: | COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO |
Quesito: | ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL DIPENDENTE PUBBLICO PER LE DETERMINAZIONI/PARERI RESI ALLA STAZIONE APPALTANTE IN QUALITA' COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NOMINATO PER UN APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, SI APPLICA LA NORMA PREVISTA DAL COMMA 9 ART. 61 DELLA LEGGE 133/2008? |
Risposta: | Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020 ha introdotto, in via transitoria e fino al 31 luglio 2021 – termine esteso fino al 31 dicembre 2021 con la Legge di Conversione n. 120/2020 ed ulteriormente differito al 30 giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 77 del 2021 – l’obbligo di ricorso alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) esclusivamente con riguardo agli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Ai fini della quantificazione e della successiva liquidazione dei compensi da riconoscersi ai componenti del Collegio, sono state emanate le Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT di cui al Decreto del MIMS n. 12/2021. Orbene, dall’interpretazione letterale del comma 9 dell’art. 61 della Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii., il medesimo comma trova applicazione per i compensi da riconoscersi al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale, nonché per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, pertanto, si ritiene non possa essere estesa ai componenti del CCT. Si reputa, tuttavia, che tale norma possa trovare applicazione nel solo caso in cui, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3.2.2 delle summenzionate Linee Guida, il CCT operi come collegio arbitrale alla stregua dell’art. 808-ter c.p.c., in quanto le parti abbiano prestato, a tal fine, il proprio rituale consenso. |