Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1563
Data ricezione: 11/10/2022
 
Argomento: Sotto-soglia
 
Oggetto: Tipologia di gara
Quesito:

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€. Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi.

 
Risposta:

In base a quanto da voi rappresentato si rileva che vengono in considerazione due incarichi diversi, quello relativo alla progettazione e quello relativo alla verifica preventiva della progettazione, da affidare a soggetti diversi. Infatti ai sensi dell’art 26 comma 7 del Codice dei contratti, “lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” Pertanto risulta possibile procedere ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020, modificata dalla L.108/202, per ciascuno dei servizi da voi indicati.

 

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