Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1575 |
Data ricezione: | 13/10/2022 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | art 26 - NUOVI PREZZARI |
Quesito: | Nel caso di espressa rinuncia dell'impresa esecutrice la stazione appaltante può non procedere all'aggiornamento ai nuovi prezzari per un appalto in corso? quesito già posto in modo erroneo con progressivo 1570. In definitiva l'appaltatore può richiedere di non procedere all'applicazione dei prezzari aggiornati al 2022? |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del Decreto-Legge 50/2022, convertito con modificazioni con Legge 91/2022 e ss.mm.ii. è un meccanismo obbligatorio con cui il Legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore, nel caso in cui intervengano le condizioni indicate dalla norma, un adeguamento dei prezzi afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dell’indicato art. 26. Per tale ragione si ritiene che la Stazione Appaltante sia comunque obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. |