Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1578 |
Data ricezione: | 13/10/2022 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Causa di esclusione per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. Decreto MEF-MIMS del 28-09-22 |
Quesito: | Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12/10/2022 è stato pubblicato il Decreto 28/09/2022 del MEF di concerto con il MIMS, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del D Lgs. 50/2016. Esso individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici (OE) che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale. Il Decreto considera grave la violazione, quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo OE. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore ad € 35.000. In riferimento alla predetta norma si chiede conferma dell'interpretazione normativa prendendo come riferimento, per semplicità, una gara strutturata in un unico lotto: 1- con l'importo a base di gara di € 100.000 + IVA una violazione da € 20.000 non è rilevabile poiché, seppur superiore al 10% del valore dell'appalto, non supera la soglia di € 35.000; 2 - con l'importo a base di gara di € 2 milioni + IVA una violazione da € 190.000 non è rilevabile poiché, seppur superiore alla soglia di € 35.000, la stessa non supera il al 10% del valore dell'appalto; 3 - con l'importo a base di gara di € 2 milioni + IVA una violazione da € 300.000 è rilevabile poiché, oltre ad essere superiore alla soglia di € 35.000, la stessa supera il 10% del valore dell'appalto. |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022 indicato prevede all’art. 3 che la violazione di cui all'art. 2 del medesimo Decreto si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e, in ogni caso, e quando l'importo della violazione non risulta inferiore a 35.000,00 euro. L’art.3 indicato, quindi, fa riferimento al valore dell’appalto e non all’importo a base di gara. In merito alla differenza fra il valore dell’appalto e l’importo a base di gara si rimanda al parere n.718. Tanto premesso, si rileva che il ragionamento espresso nel quesito, se riferito al valore dell’appalto invece che all’importo a base di gara, risulta corretto. |