Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1602 |
Data ricezione: | 27/10/2022 |
Argomento: | Requisiti generali |
Oggetto: | Requisito del fatturato minimo: è possibile richiederlo in misura pari alla metà della base di gara? |
Quesito: | Le Stazioni Appaltanti di norma, qualora si trovino a dover disciplinare il requisito del fatturato minimo per la partecipazione ad un appalto, a prescindere della procedura utilizzata indicano che lo stesso debba essere almeno pari alla base di gara oppure al suo doppio, in riferimento all’ultimo biennio o triennio. Sarebbe possibile invece richiederlo in misura pari alla metà o addirittura ad un terzo rispetto alla base di gara? Se quanto precede è consentito, lo sarebbe anche allo scadere delle norme emergenziali attualmente stabilito nel 30/06/2023? |
Risposta: | In merito al primo quesito posto si rappresenta che l’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Ai sensi del successivo comma 5 dell’indicato art. 83, il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. Tanto premesso, si rileva che, come indicato dall’ANAC , il richiamato art. 83 del Codice “introduce due limiti espressi all’esercizio della discrezionalità della P.A.: il primo è di carattere quantitativo e comporta che il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto; il secondo limite, invece, è di carattere sistematico e comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale, nonché di motivare in modo ancora più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui si è detto”. Dunque, il Legislatore ha previsto un limite di carattere quantitativo che determina il divieto per la Stazione Appaltante di richiedere un fatturato pari al doppio del valore stimato dall’appalto, rimanendo nella discrezionalità della medesima SA richiedere un fatturato minimo inferiore, adeguatamente motivato. Con riferimento al secondo quesito è utile precisare che le norme emergenziali non hanno modificato la disciplina contenuta nell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sul fatturato minimo oggetto della presente richiesta di parere. |