Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1604 |
Data ricezione: | 27/10/2022 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | art 26 - NUOVI PREZZARI |
Quesito: | L'aggiornamento ai nuovi prezzari va corrisposto anche ai concessionari di sola costruzione ed ai General contractor o solo agli appaltatori? |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L 50/2022, convertito con modificazioni con L. 91/2022 e ss.mm.ii. il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall’indicato comma 1 si applica alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, i n relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Con riguardo invece ai concessionari, si rappresenta che non trova applicazione l’indicato meccanismo di adeguamento prezzi, bensì la previsione contenuta nell’art. 27 dell’indicato D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., il quale prevede che i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore dell’indicato D.L. 50/2022 (18 maggio 2022) e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. |