Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1607
Data ricezione: 02/11/2022
 
Argomento: Affidamento diretto
 
Oggetto: Affidamenti di servizi e forniture oltre i 40.000 euro per comuni non capoluogo
Quesito:

Per gli affidamenti nell'ambito di finanziamenti pnrr risulta non sospeso il comma 4 dell'art.37 del codice, che dispone il ricorso alle modalità ivi indicate per le procedure di affidamento attivate dai comuni non capoluogo, fatti salvi i commi 1 e primo periodo comma 2. Il comma 1 è chiaro nella sua formulazione ed indica che per i servizi fino a 40.000 euro, i comuni non capoluogo procedono autonomamente, in quanto tutti iscritti all'ausa, che per le norma transitorie di cui all'art.216 equivale alla qualificazione. Come va invece letto il comma 2 primo periodo? Secondo il comunicato del 17 dicembre del MIT i comuni non capoluogo non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, anche per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture. La lettura del primo periodo del comma 2 però sembra limitare questa facoltà solo al caso in cui i comuni non capoluogo procedano "mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Le centrali di committenza delle unioni in genere non mettono a disposizione una piattaforma, ma ne dispongono per le procedure delegate ad essa. Quindi, paradossalmente, la procedura di affidamento diretto sopra i 40.000 dovrebbe essere delegata alla centrale di committenza, con un aggravio procedurale notevole. E' corretta questa interpretazione oppure i comuni non capoluogo, per gli affidamenti di servizi oltre i 40.000 euro, possono procedere autonomamente esattamente come per quelli sotto i 40.000?

 
Risposta:

In merito al quesito posto si segnala che l’art. 10 del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, prevede che all’articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. Si evidenzia che l'indicata disposizione trova applicazione per le procedure da avviare successivamente all’entrata in vigore dell’indicato D.L., avvenuta il 19 novembre 2022.

 

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