Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1609
Data ricezione: 02/11/2022
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze in proroga
Quesito:

Prima della conclusione di un contratto di pulizia, nelle more di individuare un nuovo contraente (è in corso la nuova procedura che si presume di concluderà nel primo trimestre del prossimo anno) abbiamo comunicato l'intenzione di attivare la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice che era stata prevista nel capitolato speciale. Il servizio ha previsto sia la redazione di un DUVRI sia il costo degli oneri per la sicurezza. Adesso, nell'attivare la proroga, occorre riformulare un nuovo DUVRI? Occorre calcolare nuovamente gli oneri?

 
Risposta:

In merito al quesito posto si rappresenta che in caso di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 il contraente è tenuto all'esecuzione, nel periodo della proroga, delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell’ambito di applicazione dei Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, il documento di valutazione dei rischi è redatto ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Pertanto, atteso che non risultano modificate le condizioni e prestazioni rese dall’aggiudicatario, non risulta necessario redigere un nuovo DUVRI in caso di proroga tecnica.

 

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