Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1627 |
Data ricezione: | 14/11/2022 |
Argomento: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Requisito riserva quota 30% di assunzioni all'occupazione giovanile e femminile ex art. 47 co 4 D.L. n. 77/2021 |
Quesito: | In relazione al requisito previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. 113/2021) e facendo seguito al quesito codice identificativo n. 1133/2022, si chiede di voler precisare se la fornitura di attrezzature scientifiche che da capitolato speciale di appalto non prevede l'onere per l'operatore economico di assunzioni ulteriori correlate all'esecuzione del contratto possa essere considerata, ex art. 47 comma 7, una tipologia contrattuale di per sé idonea ad escludere l'inserimento nel bando di gara del requisito di partecipazione in argomento. |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che l’attività del Servizio Supporto Giuridico riguarda esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, esulando quindi dalla propria competenza esprimersi nel merito delle scelte discrezionali adottate dalle Stazioni Appaltanti. Si rappresenta infatti che il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede che “le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” . Al riguardo le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 e che le Stazioni Appaltanti devono fornire adeguata e specifica motivazione e dimostrazione, da esternalizzare nelle determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa, delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione, fra i quali possono anche rientrare il tipo di procedura e, a titolo esemplificativo, i casi “di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale”. |