Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1631
Data ricezione: 15/11/2022
 
Argomento: Calcolo appalto
 
Oggetto: Calcolo del valore stimato di un appalto avente ad oggetto servizi assicurativi
Quesito:

Tenuto conto della previsione di cui all’art. 35, c. 4, del D.lgs. 50/2016, si chiede come vada calcolato il valore stimato di un appalto avente ad oggetto servizi assicurativi. Infatti, stante la peculiarità dei servizi assicurativi nonché l’alea tipica che li connota, succede che in corso di contratto – ma anche alla scadenza dello stesso – si debba provvedere ai pagamenti di importi non preventivabili, dovuti a titolo di franchigia e di regolazione premi. Ciò comporta talune criticità. In particolare, le somme relative alle franchigie e alle regolazioni premi: - sono dovute, sovente, in una fase successiva al periodo di efficacia della stessa copertura assicurativa, rispettivamente allorquando viene effettivamente chiusa la singola posizione aperta nel corso di efficacia della copertura assicurativa e allorquando le Compagnie assicurative, sulla base delle variazioni annualmente intervenute, determinano l’importo effettivamente dovuto dall’assicurato a titolo di premio; - possono, di fatto, eccedere l’importo del contratto assicurativo (che, lo ricordiamo, viene calcolato sulla base di dati variabili) e talvolta anche l’importo massimo indicato in sede di acquisizione del relativo CIG.

 
Risposta:

In merito al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell’art. 35, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di appalto avente ad oggetto servizi assicurativi, il valore stimato di un appalto corrisponde al premio da pagare o altre forme di remunerazione; nel caso di appalto per l’attività di broker assicurativo, il valore stimato è dato dalla percentuale di remunerazione riconosciuta al broker e da eventuali ulteriori elementi, come indicato da Determinazione ANAC n. 2 del 13/03/2013, calcolata secondo una delle seguenti forme di remunerazione : a) con commissioni calcolate sui premi futuri e a carico delle imprese; b) attraverso un sistema basato su commissioni calcolate sui premi passati e a carico delle imprese; c) remunerazione diretta del broker da parte della stazione appaltante. Tanto premesso, come previsto dal comma 7 dell’indicato art. 35, la Stazione Appaltante deve calcolare l’indicato valore stimato dell’appalto al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui avvia la procedura di affidamento del contratto.

 

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