Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1634 |
Data ricezione: | 16/11/2022 |
Argomento: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Anticipazione del prezzo in materia di appalti finanziati dal PNRR - Ambito temporale di applicazione |
Quesito: | Con riferimento all’art. 48, c. 1 del D.L. 77/2021 - in base al quale, agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applica l’art 207, c. 1, del D.L. 34/2020 che introduce la facoltà della stazione appaltante di estendere la quota dell’anticipazione prevista dall’art. 35, c. 18 del Codice dei contratti pubblici dal 20 al 30 per cento del valore del contratto - si chiede se la disposizione debba considerarsi come meramente ricognitiva di una previsione esistente e chiaramente già applicabile agli appalti finanziati dal PNRR - stante l’espresso riferimento dell’art. 207 alle “procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” quale ambito applicativo della norma - ovvero se, in applicazione del criterio ermeneutico del divieto di interpretatio abrogans, alla norma debba essere riconosciuto un contenuto innovativo. In particolare, al fine di attribuire una effettiva portata normativa al citato art. 48 e vista la sua collocazione sistematica, si chiede se sia corretto interpretare la disposizione come volta a consentire, per tutte le procedure finanziate dal PNRR, l’applicabilità dell’estensione della quota di anticipazione del prezzo oltre gli stringenti limiti temporali individuati dall’art. 207 (termine attualmente fissato al 31.12.2022 dal D.L. 228/2021). Si consideri, peraltro, che optando per l’interpretazione meramente ricognitiva si escluderebbero i numerosissimi appalti finanziati dal PNRR i cui avvisi saranno pubblicati dopo il 31.12.2022. |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che l’indicato art. 48, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021 e ss.mm.ii., prevede che “in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché' le disposizioni di cui al presente articolo”. L’indicato art. 207 prevede che in relazione alle procedure disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del Decreto 77/2020 e ss.mm.ii., nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Dunque, secondo una interpretazione letterale, si ritiene che l’art.48 comma 1 preveda l’applicazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, dell’intera previsione contenuta nell’indicato art. 207 comma 1, comprendente anche il limite temporale ivi indicato. |