Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1637
Data ricezione: 17/11/2022
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 73/2021 E DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022
Quesito:

Con la presente si chiede una conferma della corretta applicazione della compensazione prezzi da riconoscere per l’incremento dei materiali, per gli stati di avanzamento lavori emessi nell’anno 2022, ma afferenti lavorazioni che sono state svolte a cavallo tra il 2021 e i 2022. In questi casi, si chiede se è corretto procedere facendo attestare al Direttore dei Lavori, quali lavorazioni dello stato di avanzamento in oggetto erano ricadenti nell’anno 2021 e quali nell’anno 2022, in base alle annotazioni del giornale dei lavori che riporta le date di esecuzione delle lavorazioni effettuate e di conseguenza applicare per le lavorazioni svolte nel 2° semestre del 2021 la compensazione prezzi prevista ex art. 1 septies del d.l. 73/2021 convertito con l. 106/2021 e per le lavorazioni svolte nell’anno 2022 la maggiorazione prevista dall’art. 26 del DL 50/22 con l’emissione di un certificato straordinario. In questo caso il certificato straordinario non ricomprenderebbe tutte le lavorazioni del sal emesso nel 2022, ma solo quelle effettivamente eseguite in tale anno. Si chiede con cortese sollecitudine una conferma della correttezza della modalità del calcolo dell’incremento sopra descritto.

 
Risposta:

In merito al quesito posto si conferma che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, trova applicazione il meccanismo di compensazione dei prezzi previsto all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni L. 106/2021, al ricorrere delle condizioni previste dall’indicata norma. In merito alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 si vedano le relative circolari del MIMS del 25 novembre 2021 e del 5 aprile 2022. Con riguardo invece alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, inerenti ad agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, trova applicazione l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni con Legge 91/2022 e ss.mm.ii., che prevede l’adozione da parte del Direttore dei Lavori dello stato di avanzamento dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dell’indicato art. 26. Qualora il Direttore dei Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del Decreto 50/2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

 

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