Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1638
Data ricezione: 17/11/2022
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: CHIARIMENTI CIRCA LA TIPOLOGIA DI MATERIALI SOGGETTI A COMPENSAZIONE PREZZI PER IL 2° SEMESTRE 2021
Quesito:

In riferimento alla “Tabella dei materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all’8% verificatasi nel 2° semestre 2021 rispetto al prezzo medio dell’anno 2020” e nello specifico in relazione al materiale indicato “Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100”, vista la sigla PE 100 indicata, si chiede se è possibile applicare l’incremento del prezzo indicato a tutte le tubazioni realizzate in PEAD, seppur non in pressione, in considerazione del fatto che il materiale “polietilene ad alta densità” è notevolmente aumentato indipendentemente dalla tipologia di tubazione. In particolare si chiede se è corretto applicare tale incremento anche alla “Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione per fognature”, realizzate in polietilene ad alta densità ma non identificata con la sigla PE100 (in genere applicata sulle condotte in pressione). Analogamente se possibile applicare l’incremento del materiale “tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici” ai “tubi in polietilene ad alta densità corrugati per impianti elettrici” essendo dei materiali del tutto simili.

 
Risposta:

In merito al quesito posto si rappresenta che il meccanismo di compensazione dei prezzi di cui all’art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con Legge 106/2021 e ss.mm.ii., trova applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per le variazioni in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati con apposito Decreto Ministeriale. Dunque, con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell’anno 2021, qualora un materiale non sia compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022 e successivamente rettificato con Decreto del 24 maggio 2022, non si potrà procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma: tale elenco è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici.

 

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