Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1642 |
Data ricezione: | 18/11/2022 |
Argomento: | Garanzie |
Oggetto: | POLIZZA ASSICURATIVA DI CUI ALL'ART. 103 CO.7 DEL D.LGS. 50/2016 |
Quesito: | Con riferimento alla polizza di cui all’art. 103 co.7 del Codice, ai sensi del quale “[…] il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro” si chiede se, in caso di importo lavori pari ad € 1.500.000,00, è possibile stabilire un massimale di € 1.000.000,00 oppure è indispensabile applicare la percentuale ivi prevista e poi ricondurla al minimo di € 500.000,00 come previsto dalla norma in questione. |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che la Stazione Appaltante è tenuta a stabilire il massimale della polizza contro la responsabilità civile per danni nei limiti del 5% della somma assicurata secondo quanto indicato del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che trova applicazione unicamente per le opere con un minimo di 500.000 di euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Si evidenzia, inoltre, che la Stazione Appaltante deve indicare nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. |