Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1647 |
Data ricezione: | 21/11/2022 |
Argomento: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Regime 2 del DNSH in mancanza delle specifiche |
Quesito: | Con riferimento al principio eurounitario del cd. Do Not Significant Harm (DNSH), si chiede a codesta spettabile Amministrazione come individuare le misure necessarie al rispetto del predetto principio ove l’investimento PNRR rientri nel “regime 2” e l’oggetto dell’appalto non appartenga ad alcuna delle categorie a cui la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” associa una specifica “scheda tecnica”. Si richiede in particolare se, in tal caso, il rispetto del DNSH possa tradursi nella mera richiesta all’operatore economico di rilasciare un’autodichiarazione in ordine al rispetto del principio e della normativa ambientale. |
Risposta: | In merito al quesito posto si rappresenta che, come indicato nelle FAQ riguardanti l’applicazione del principio DNSH agli affidamenti PNRR, consultabili all’indirizzo https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html, nel caso in cui un intervento “non sia riconducibile a nessuna Scheda è necessario verificare che non sia incluso anche tra le categorie economiche previste dal Regolamento delegato 2021/2139. Qualora incluso, si suggerisce di recepire, per gli interventi in Regime 1, i requisiti di vaglio tecnico previsti per il “contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, e, per il regime 2, la DNSH. Qualora non inclusi, il principio DNSH è rispettato facendo riferimento: al quadro normativo comunitario definito per l’intervento; all’art. 17 del Regolamento citato”. Eventuali ulteriori richieste in merito all’applicazione del principio DNSH dovranno essere rivolte al Servizio centrale per il PNRR istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato. |