Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1649
Data ricezione: 22/11/2022
 
Argomento: Appalti PNRR e PNC
 
Oggetto: Deroga quota 30 % assunzione donna
Quesito:

In un bando lavori finanziato da PNRR è legittimo inserire la seguente limitazone? "Considerato che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell’appalto. In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 come di seguito: - A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare , in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)."

 
Risposta:

In merito al quesito posto, si rappresenta che l’attività del Servizio Supporto Giuridico riguarda esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, non rientrando nella propria competenza fornire assistenza nel merito delle scelte adottate dall’Amministrazione e delle conseguenze delle medesime. Tanto premesso, si conferma che l’art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 108/2021 e ss.mm.ii. e le indicate “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell’indicato art. 47, o di stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si tratta di un onere motivazione particolarmente stringente, che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della SA, prima o contestualmente all’avvio della procedura. Al riguardo si rileva che ai sensi dell’indicato comma 7 le SA possono, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, non solo escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, ma anche limitarsi a stabilire una quota inferiore, sempre dandone adeguata e specifica motivazione. Infine, si rileva che la quota occupazionale in questione ha riguardo non solo alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto, ma anche a quelle relative alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

 

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Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali
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