Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 1658 |
Data ricezione: | 25/11/2022 |
Argomento: | Prezzari |
Oggetto: | Voci rientranti nel valore stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4 del Codice |
Quesito: | In un appalto per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, si chiede di chiarire se il contributo previdenziale (cassa al 4%) riconosciuto al professionista rientra nelle voci che compongono il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice. In base alla lettera dell'art. 35, comma 14, lett. c) del Codice l'importo del contributo sembrerebbe non essere computato nel suddetto valore stimato dell'appalto. Tuttavia, il Bando tipo n. 3 dell'ANAC, al paragrafo 4.2 stabilisce che "N. B. la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara". Si chiede pertanto di chiarire il contributo previdenziale del 4%, escluso dalla base d'asta, debba invece essere compreso nel calcolo del valore stimato dell'appalto. |
Risposta: | Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Si ritiene, pertanto, in linea con quanto indicato nel Bando Tipo ANAC n. 3, in materia di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, che la SA, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui al disposto normativo succitato, debba ricomprendere, oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, i quali sono, invece, esclusi dall’importo a base di gara. |