Consultazione pareri



DETTAGLIO QUESITO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2052
Data ricezione: 15/06/2023
 
Argomento: Qualificazione S.A.
 
Oggetto: NUOVO CODICE APPALTI - qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – obbligo attivazione
Quesito:

In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.

 
Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che dal combinato disposto dell’art. 62, comma 1, del nuovo Codice e dell’art. 2 dell’All. II.4 si ricava l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di ottenere la qualificazione per poter procedere agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e all’acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Siffatta soluzione, peraltro, trova conferma nella previsione di cui all’art. 62, comma 6, del Codice, il quale, nello stabilire che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’art. 63 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata, fa salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 62. Pertanto, la qualificazione di cui all'art. 63 sarà attivata dalla SA che intenda autonomamente approvvigionarsi di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore alle soglie indicati dal comma 1 dell'art. 62.

 

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