Consultazione pareri



DETTAGLIO QUESITO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2054
Data ricezione: 15/06/2023
 
Argomento: RUP
 
Oggetto: Articolo 159, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 - Modalità di eventuale recepimento nel D.Lgs. 36/2023
Quesito:

La presente per chiedere autorevole parere sulla modalità di, eventuale, recepimento dell'art. 159, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 nel D.Lgs. 36/2023. In considerazione della mancanza nel nuovo codice dei contratti di un espresso rimando alla norma derogatoria precedentemente costituita, a favore dell'Amministrazione della Difesa, dall'art. 159, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si chiede se o come è da interpretarsi in merito il nuovo dettame normativo. Specificatamente all'art. 15, comma 4, del nuovo codice (dove appare essere stata recepita la rinnovata facoltà - in questo contesto, però - estesa a carattere generale e nella descritta coesistenza gerarchica, sia del RUP che dei vari Responsabili delle singole fasi del processo attuativo del procedimento), si chiede in che modo la rinnovata figura di Responsabile Unico del Progetto possa essere adottata nel contesto organizzativo dei servizi amministrativi di Forza Armata (Organizzazione per Direzioni di Intendenza e Sezioni di Coordinamento Amministrativo), in particolare se può apparire ipotizzabile l'attribuzione della nomina ad agente della SCA (organismo con attività di mero supporto alla Direzione di Intendenza, privo di riconoscimento quale stazione appaltante, senza facoltà di aggiudicazione/stipula/ordinazione/pagamento).

 
Risposta:

In relazione al quesito posto, occorre in premessa evidenziare le differenze tra la previgente disciplina speciale di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. 50/2016, non trasposta nell’art. 136 del nuovo Codice dei contratti, e la nuova disciplina generale di cui all’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, laddove attribuisce a tutte le stazioni appaltanti la facoltà di nominare un responsabile di procedimento per fasi. La citata disposizione di cui all’art. 159, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della struttura gerarchica degli organi tecnici dell’amministrazione della difesa, in deroga all’art. 31 consentiva di nominare un responsabile del procedimento per ciascuna delle quattro fasi in cui si articola il ciclo dell’appalto: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il nuovo Codice dei contratti, nel ridisegnare la figura del Rup e delle sue funzioni, introduce la previsione generale della possibilità di nominare un responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento, fermi restando i compiti di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo del Responsabile unico di progetto. Pertanto, l’impostazione del D.Lgs. 36/2023 diverge dalla previgente disciplina speciale di cui all’art. 159, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sotto un duplice profilo: in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 15 D.Lgs. 50/2023 è possibile nominare due responsabili del procedimento, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento; i due responsabili di fase devono essere affiancati dal responsabile di progetto. Ciò, premesso, in caso di nomina dei responsabili del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, l’attribuzione dell’incarico di responsabile di progetto ad un agente della SCA, deve essere valutata in considerazione della possibilità dello stesso, in base all'inquadramento organizzativo delle forze armate, di svolgere sia i suddetti compiti di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti dei due responsabili di fase, sia i compiti specifici che l’art. 6 dell’Allegato I.2 riserva esclusivamente al RUP.

 

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