Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2061 |
Data ricezione: | 19/06/2023 |
Argomento: | Altro |
Oggetto: | Cessione di credito - urgente |
Quesito: | Si chiede: 1) se, ai sensi dell'art. 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016, che prevede che per la cessione di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sia possibile la cessione, da parte di un appaltatore, di un credito per un lavoro pubblico a un soggetto privato (ad esempio un subfornitore dello stesso appalto) richiamando l'art. 1260, c.c. . 2) In caso di risposta affermativa, si chiede quali cautele la stazione appaltante può mettere in atto (es. forme particolari di pubblicità) nei confronti di eventuali altri creditori dell'appaltatore principale |
Risposta: | Con riferimento al quesito posto, deve concludersi in senso positivo, dal momento che l’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 oltre a stabilire che, ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere notificate alle amministrazioni debitrici prevede altresì che le cessioni siano efficaci e opponibili alle SA qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Detta disposizione consente inoltre alle amministrazioni di accettare preventivamente la cessione dei crediti. Quanto ai conflitti circolatori, invece, troverebbe applicazione la disciplina di diritto comune di cui all’art. 1265 c.c., secondo cui “Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”. |