Consultazione pareri



DETTAGLIO QUESITO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2078
Data ricezione: 27/06/2023
 
Argomento: Pianificazione e programmazione
 
Oggetto: ART. 37 D.lgs n. 36/2023 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Quesito:

Premesso che la stazione appaltante che rappresento è una istituzione scolastica statale che tratta solo acquisti di beni e servizi , si chiede se il programma biennale fino al 30/06/2023 e triennale dal 1 luglio 2023 debba essere adottato , approvato e pubblicato , nei tempi e modalità previsti, anche nei casi di acquisti di importi stimati inferiori alla soglia comunitaria ( € 140.000,00). Difficilmente nel nostro caso arriviamo a superare tale soglia. La norma sembrerebbe chiara e cioè che si debba fare in determinate circostanze, non leggo da nessuna parte che debba essere fatto e pubblicato, anche se negativo, e, pertanto , si chiede un parere in merito.

 
Risposta:

Al fine di fornire risposta al quesito, si rappresenta quanto segue. Prima del 1° luglio 2023, ai sensi del DM 14 del 16.1.2018, le scuole erano tenute ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e a pubblicarlo sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 e ad aggiornarlo annualmente. Pertanto, al di sotto del predetto importo tale obbligo non sussisteva. Come noto, con il nuovo art. 37 D.lgs. 36/2023, i nuovi programmi di beni e servizi adottati in coerenza con il bilancio, diventano triennali. Il comma 3 dell'art. 37 D.lgs. 36/2023 opera, tuttavia, una delimitazione operativa, nel senso che la programmazione dei beni e servizi ha ad oggetto gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000 euro). Ed invero, il predetto comma introduce una soglia minima ai fini dell'obbligo di inserimento nella programmazione triennale per beni e servizi. Tanto premesso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 non vi è obbligo di loro inserimento nella programmazione.

 

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