Consultazione pareri



DETTAGLIO QUESITO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2081
Data ricezione: 27/06/2023
 
Argomento: Affidamento diretto
 
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 49, co. 5 - Procedura “aperta”, RdO MEPA aperta e RdO con avviso d'indagine di mercato
Quesito:

Secondo alcune correnti di pensiero, la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 5 del nuovo Codice, sarebbe attuabile solo operando una procedura ordinaria aperta sotto soglia oppure tramite un’RdO MEPA "aperta". Ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), entrambe le interpretazioni sarebbero però errate: la procedura di cui all'art. 71 è applicabile solo alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) pertanto, con tale interpretazione, le lett. c) ed e) del medesimo comma, verrebbero impropriamente escluse dalla deroga. Per quanto concerne invece l'RdO MEPA "aperta", denominata anche "maxi negoziata", oltre a non essere una vera procedura aperta poiché carente delle pubblicazioni preliminari previste per le ordinarie, potrebbe non rientrare nemmeno tra la c.d. procedure "aperte al mercato", in quanto escludente a priori di tutti gli operatori economici (OE) non iscritti al MEPA. Tutto ciò premesso questa SA ritiene che, poiché la norma si riferisce espressamente all’istituto denominato "indagine di mercato" il modo corretto di operare, nel caso di utilizzo del MEPA, sia quello di pubblicare sul profilo del committente un preliminare "avviso d'indagine di mercato" indicando che, verranno invitati all'RdO, tutti gli OE manifestanti interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza che l'SA ne operi una riduzione del numerico a qualsiasi titolo. Gli OE non presenti sul MEPA, avrebbero così la possibilità d’iscriversi ex novo alla piattaforma mentre quelli già iscritti potrebbero, qualora in possesso dei requisiti, registrarsi al corretto bando sul quale verrà elaborata la procedura. Con tale modo di operare, si configurerebbe quindi una procedura "aperta al mercato", non soggetta al principio di rotazione. Si chiede un autorevole parere in merito.

 
Risposta:

Si rileva che l’art. 49, co. 5, D.lgs. 36/2023 prevede che “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. Le citate lett. c), d) ed e) dell’art. 50, co. 1, D.lgs. 36/2023 fanno riferimento alle procedure negoziate senza bando (“(…) c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14”). Orbene, dalla lettera della norma emerge che la deroga al principio di rotazione possa aversi solo nei casi di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando. Quest’ultima, poi, si differenzia da quella aperta e da quella ristretta perché non è previsto un procedimento formale. Nel caso in cui si ricorra a quest’ultima procedura, inoltre, ai sensi dell’art. 76, co. 1, D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono darne “motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”.

 

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