Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2098 |
Data ricezione: | 04/07/2023 |
Argomento: | RUP |
Oggetto: | Nomina di un responsabile di procedimento per fasi |
Quesito: | Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)? |
Risposta: | Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all’art. 15, comma 4, che “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”. Pertanto, si conferma la ricostruzione del quesito. |