Consultazione pareri



DETTAGLIO QUESITO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2108
Data ricezione: 06/07/2023
 
Argomento: Incentivi per funzioni tecniche
 
Oggetto: Art.113 co. 4 del D.lgs 50/2016 - Utilizzo quote di incentivo del 20%. Richiesta.
Quesito:

Con riferimento ai quadri economici degli interventi inerenti le linee di finanziamento a destinazione vincolata (assentite dai DM del MIT 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 141/2022 - 125/2022) è stato autorizzato all’Ente - inter alia - l’importo del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016 nella misura pari al 2% dei lavori. Il comma 4 del predetto articolo recita “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità elencate nel comma 4 (acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie, implementazione di banche dati, attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici)”. Nel caso che ci riguarda, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, non utilizzabili quindi per le finalità di cui al comma 4, si chiede se sussista la possibilità di utilizzare le predette quote di incentivo (pari al 20% del complessivo fondo incentivo) per incrementare la quota di imprevisti dei quadri economici e ottemperare agli oneri derivanti dal regime speciale della revisione prezzi di cui all’ art.26 comma 1 del DL 50/2022.

 
Risposta:

L’art. 113, co. 4, D.lgs. 50/2016 stabiliva che il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche non può essere utilizzato nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. La disposizione citata, quindi, si limitava a vietarne l’utilizzo senza specificare la sorte di tali somme. La giurisprudenza ha precisato che la mancata previsione di possibilità di riutilizzo per le risorse vincolate provenienti da soggetti terzi induce a ritenere che siano precluse interpretazioni estensive della norma e che quest’ultima, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vada interpretata nel senso che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo di cui al co. 2 dell’art. 113 D.lgs. 50/2016, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del co. 3 per le risorse non distribuite ai dipendenti per attività non svolte o non certificate. La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo, e quindi non per incrementare la quota imprevisti.

 

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