Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2111 |
Data ricezione: | 07/07/2023 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | Aggiornamento prezzi |
Quesito: | Facendo riferimento al quesito n. 1612 vorrei porre la seguente problematica: Premesso che è in corso un appalto il cui prezziario di riferimento è il 2014, nell'offerta erano previste delle offerte migliorative del valore di euro 1.700.000 (trattasi di appalto con importo lavori a base di gare di poco meno di euro 20.000.000) in quanto era richiesto uno specifico computo metrico delle offerte migliorative da presentare tra i documenti di gara. Considerato che l'appaltatore ha offerto un ribasso del 30%. La domanda che mi pongo è come è possibile garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale (tra l'altro argomento specifico del nuovo codice appalti seppur non applicabile), non dovendo effettuare l'aggiornamento dei prezzi per le opere in miglioria riconoscendo all'appaltatore, fermo restando la gratuità delle lavorazioni come da prezziario 2014, il solo delta in piu derivante dall'applicazione del prezziario 2023. A parere dello scrivente una fattispecie di questo tipo rischierebbe di andare a erodere tutto l'utile di impresa portando anche ad un illecito arricchimento da parte della S.A. e spingendo l'appaltatore verso una fermo lavori con l'apertura di un contenzioso per decadimento dell'equilibrio contrattuale. |
Risposta: | In merito al quesito posto, va premesso che l’istituto dell'adeguamento prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022 è applicabile a tutti i prezzi contrattuali ed è incompatibile con la gratuità delle lavorazioni offerte dall’operatore economico in sede di gara. Il predetto istituto, quindi, troverebbe applicazione nei casi in cui, invece, la miglioria sia prevista dal progetto a base di gara, con ciò assicurando il rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (oggi sancito dall’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023). |