Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2126 |
Data ricezione: | 12/07/2023 |
Argomento: | Consorzi |
Oggetto: | Consorzi stabili e requisiti di partecipazione gara servizi di pulizia. Possibile avvalimento iscrizione D.M. 274/97? |
Quesito: | Con riferimento ad una gara europea, a procedura aperta, indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del appalto dei servizi di pulizia di stazioni, mezzi di trasporto ed altri siti, suddivisa in due lotti, un operatore economico- che si è qualificato come Consorzio stabile ex comma 2 lett. c) dell’art. 45 del citato D. Lgs. 50/16- ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle Condizioni di partecipazione. In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti: 1) Se l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio per le attività di pulizia, ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97, nella fascia di classificazione “L” (oltre € 8.263.310,00)- richiesta tra i requisiti di idoneità professionale- possa essere oggetto di avvalimento e, in caso positivo, se occorre specificare limiti e condizioni da rispettare sia per l'impresa ausiliata che ausiliaria; 2) Se sia possibile sommare, come avviene per i Consorzi ordinari, le fasce delle consorziate eventualmente designate per l’esecuzione; Inoltre: 3) Nel caso le consorziate designate per l’esecuzione non siano in possesso di fasce di classificazione la cui somma non consenta di raggiungere la fascia “L”, sia possibile per queste ultime avvalersi della fascia di altre consorziate non designate per l’esecuzione. 4) Se i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo - rispettivamente: fatturato globale e fatturato servizi analoghi; contratto di punta e Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14000- possano essere posseduti dal Consorzio (e non dalle consorziate esecutrici). Si domanda, se possibile, gentile riscontro con cortese sollecitudine, in quanto occorre pubblicare una FAQ per il concorrente richiedente e si sta approssimando il termine per la presentazione delle offerte. |
Risposta: | Si premette che questo Servizio non entra nel merito delle scelte discrezionali delle stazioni appaltanti, ma si limita a fornire chiarimenti in ordine alla interpretazione delle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici. In relazione al primo quesito, nel caso di contratto di servizi e forniture - come quello di interesse - i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché di idoneità professionale, devono essere posseduti dai singoli consorziati come previsto dall’art. 47, comma 2-bis, del Codice, secondo cui “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati". Qualora il predetto requisito non sia posseduto da nessuna delle consorziate, ai fini dell'avvalimento si rappresenta quanto di seguito. In base all’art. 83, co. 1, D.lgs. 50/2016 “i criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali”. Il successivo comma 3 stabilisce che “ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”. L’art. 89, co. 1, D.lgs. 50/2016, poi, afferma che “l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. Dal dato normativo esposto emerge che il requisito di idoneità professionale non può essere oggetto di avvalimento. La risposta al primo quesito è dunque negativa. In relazione ai quesiti nn. 2, 3 e 4, si evidenzia il contenuto dell’art. 47, co. 1, D.lgs. 50/2016 per il quale “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Dalla lettura della citata disposizione discende l’operatività limitata del cumulo: la carenza dei requisiti tecnici (in quanto attinenti alle risorse reali: attrezzature e mezzi) o professionali (attinenti alle risorse umane in senso quantitativo: organico medio) non preclude la partecipazione alla gara e l’assunzione dell’impegno ad eseguire le prestazioni contrattuali, potendo l’impresa “avvalersi” dei requisiti del consorzio o, in via mediata, delle altre consorziate non esecutrici. Al di fuori dei predetti indicati casi, si applica la regola generale per la quale ciascun concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione, ex artt. 83 e 84 D.lgs. 50/2016). A questo si aggiunga, tuttavia, la già citata disposizione ex art. 47, co. 2-bis, d.lgs. 50/2016 relativa all’affidamento di servizi e forniture. Visto il dato normativo esposto, in definitiva, la risposta al secondo quesito è positiva. La risposta al terzo quesito è negativa, in quanto il requisito della qualificazione – come detto - non rientra tra quelli cumulabili ai sensi e per gli effetti del citato art. 47, co. 1, D.lgs. 50/2016, e deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice ai sensi dell'art. 47, co. 2-bis, D.lgs. 50/2016. La risposta al quarto quesito è positiva. In questa direzione è anche il bando-tipo n. 1/2022 di Anac, il quale stabilisce che i requisiti tecnico professionali -economico finanziari devono essere posseduti dal consorzio stabile. |