Consultazione pareri
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 924 |
Data ricezione: | 11/05/2021 |
Argomento: | Decreto Semplificazioni |
Oggetto: | Mancata corrispondenza tra l'operatore economico contattato e l'offerente nell'AFFIDAMENTO DIRETTO |
Quesito: | Il Comune ha approvato con determina dirigenziale previo avviso pubblico, la formazione di un elenco di professionisti per l'anno 2021 da consultare per l'affidamento di servizi tecnici. L'ufficio competente ha trasmesso la richiesta di offerta tramite trattativa diretta MePA ad un solo operatore economico (società di ingegneria) iscrittosi come singolo operatore economico nel suddetto elenco al quale affidare direttamente un servizio di progettazione. L'operatore economico contattato ha risposto alla Trattativa diretta MePA formulando offerta non come operatore singolo bensì come RTP formata dalla società medesima, da altro professionista iscritto nell'elenco come singolo operatore già destinatario di altri incarichi (conclusi) e da giovane professionista NON iscritto nell'elenco professionisti. Pertanto si chiede si sapere se nell'AFFIDAMENTO DIRETTO: 1-Può l'operatore economico contattato, trasmettere l'offerta come RTP e non come operatore singolo modificando lo stato di iscrizione nell'elenco? 2-In caso di risposta affermativa al primo quesito, può l'operatore economico contattato, formare un RTP con un soggetto non iscritto nelle'elenco? 3-In caso di risposta affermativa al primo quesito, per il principio di ROTAZIONE può l'operatore economico contattato, formare RTP con un professionista già destinatario di altro incarico (concluso)? |
Risposta: | Con riferimento a quanto richiesto, si ritiene che la risposta alle prime due domande sia positiva, in ossequio al principio del favor partecipationis. Quanto sopra, trova conforto nella precisazione inserita all’art. 2bis della L. 120/2020, che esplicita: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”. Con riferimento alla terza domanda, si ritiene applicabile il principio di rotazione che, come noto, sottende il fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente. Sul tema posto si richiama il parere di precontenzioso di ANAC n. 422 del 15 maggio 2019, secondo cui qualora la stazione appaltante decida di non estendere l’invito alla gara all’impresa aggiudicataria del precedente affidamento, l’eventuale partecipazione di quest’ultima, anche se nella veste di mandante di un R.T.I, si pone in contrasto con il principio di rotazione e, dunque, legittima l’esclusione dell’intero raggruppamento. Se così non fosse, si assisterebbe ad continuo riposizionamento degli OE in modo da eludere il suddetto principio di rotazione, alterando la concorrenza del mercato. |