Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1756
Data emissione: 31/01/2023
Argomenti: Subappalto
  
Oggetto: Subappalto
Quesito:

Si ipotizzi, per semplicità, che, nel caso di lavori, il contratto tra appaltatore e subappaltatore preveda una sola lavorazione, il cui importo (A), tra i due convenuto, sia superiore a quello fissato contrattualmente (B) tra Stazione appaltante (SA) e appaltatore. Si chiede: 1. Se l'importo per cui si autorizza il subappalto è A o B (come sembra corretto, anche ai fini del successivo CEL) 2. Nel caso in cui la SA debba pagare direttament eil subappaltore, se è corretto che il pagamento della SA sia B, e non A 3. Se la SA debba assicurarsi, tramite ad esempo ricezione della fattura quietanzata, che la differenza tra A e B sia stata effettivamente corrisposta dall'appaltatore al subappaltatore, o se non sussita alcun obbligo a riguardo.

Risposta aggiornata

Relativamente ai quesiti posti si rileva quanto segue: 1) la nuova disciplina del subappalto, fatta eccezione per la previsione ex comma 1 dell'art. 105 riferita alla categoria prevalente, non stabilisce più limiti percentuali al subappalto ma solo la possibilità di individuare, previa motivazione da inserire nel provvedimento amministrativo, lavorazioni per le quali il subappalto non è consentito. Pertanto, nell'autorizzazione si autorizza il subappalto di una o più lavorazioni ma non si entra nel merito dell'importo dedotto nel contratto di subappalto: quindi, anche se è un caso-limite, potrà capitare che per una o più lavorazioni l'importo dedotto nel contratto di subappalto sia addirittura superiore a quello derivante dall'applicazione dei prezzi contrattuali ("A" invece di "B"). In ogni caso resta fermo che la Stazione appaltante, per tali lavorazioni, non potrà in nessun caso pagare un importo superiore a quello determinato dai prezzi di contratto (cioè "B"). 2) Risposta affermativa. Il pagamento massimo complessivo che la Stazione appaltante potrà pagare è "B", cioè quello basato sui prezzi contrattuali. 3) Relativamente al terzo quesito, si premette che nel vigente codice dei contratti non si ritrova l’analoga previsione relativa all'obbligo di vigilanza e controllo del RUP prevista dal precedente Codice degli appalti (art. 10 d.lgs12 aprile 2006 n. 163) e relativo regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207). Tuttavia, come anche di recente affermato dalla giurisprudenza, la stazione appaltante deve sempre verificare l’avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore, quale doveroso controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali che - tra l’altro - esclude la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione colposa del diritto di credito del terzo (Tribunale Roma, sez. II, 27 settembre 2022, n. 13949). Quindi, e a maggior ragione nel caso in cui negli atti di gara sia previsto l’obbligo dell’aggiudicatario di trasmettere la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica dell’integrale pagamento al subappaltatore dell'importo "A", nello stesso modo in cui, ordinariamente, verificherebbe l'integrale pagamento dei prezzi che, nei contratti di subappalto, sono quasi sempre ribassati rispetto a quelli contrattuali.

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