Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2667
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Altro
Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo agli Accordi Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023)
Quesito:

L'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito C.c.p.) prevede che l'appaltatore assolva una tantum, al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso, l'imposta di bollo individuata mediante utilizzo della tabella di cui all'allegato I.4 al C.c.p.. L'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al C.c.p. prevede che l'imposta di bollo sia determinata, sulla base di scaglioni crescenti, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'articolo 59 del C.c.p. prevede la possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di concludere Accordi Quadro. Ciò premesso, si chiede se sia condivisibile l'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.

Risposta aggiornata

Si ricorda che l’imposta di bollo rappresenta un tributo che l’appaltatore deve corrispondere in maniera unica al momento della stipula del contratto, la cui entità è tendenzialmente proporzionale al valore dello stesso. Con la riforma del codice dei contratti pubblici è stato introdotto l’articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell’imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell’Allegato I.4. In sintesi l’appaltatore è tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula del contratto, e l’importo da pagare è determinato sulla base della tabella A dell’Allegato I.4, calcolato in base a scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, in questo caso dell’accordo quadro, inclusi eventuali opzioni o rinnovi espressamente stabiliti. L’AE con risposta a interpello 446/2023 ha confermato che sui contratti d’appalto è dovuto il bollo solo una tantum. Ciò posto si concorda con quanto da voi ricostruito e la risposta è affermativa.

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