Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2827
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Garanzie
  
Oggetto: Appalti servizi-forniture. Polizza assicurativa responsabilità civile impianti e terzi e Polizza resp. professionale
Quesito:

1) La polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a impianti e opere preesistenti e a terzi nel corso dell'esecuzione, prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36-2023, è obbligatoria anche per gli appalti e le concessioni di servizi e appalti di forniture, facendo detto articolo richiamato riferimento espresso solo ai lavori e non essendoci nel Codice alcuna previsione estensiva, nè specifico schema tipo di polizza nel DM 193-2022? 2) In caso di risposta positiva al quesito n. 1, l'importo della somma da assicurare corrisponde di norma all'importo del contratto e il massimale si deve determinare come per i lavori (5 per cento con minimo 500.000 euro e massimo 5 milioni)? 3) La polizza assicurativa per responsabilità civile professionale dei progettisti esterni deve essere quella obbligatoria imposta dall'art. 5 del dPR 137-2012 già posseduta dal professionista o deve comunque essere richiesta specifica ulteriore polizza riferita al servizio di progettazione assegnato conforme allo schema tipo 2.2 del DM 193-2022?

Risposta aggiornata

La risposta alla domanda n. 1 è negativa, in quanto sulla base della lettera della norma il perimetro di applicazione sono i lavori pubblici. Pertanto la domanda n. 2 è superata. Relativamente alla domanda n. 3, tenuto conto che, ai sensi degli artt. 42 e 43 dell'allegato I.7 al codice, al soggetto incaricato dell'attività di verifica è richiesta una specifica copertura dei rischi di cui all’art. 42 in rapporto alla stessa attività di verifica come indicato, si ritiene opportuno chiedere un’analoga copertura anche al progettista incaricato. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca la copertura dei rischi in rapporto allo specifico progetto.

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