Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3006
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Applicabilità art. 8 D.L. 76/2020 agli appalti PNRR pubblicati successivamente al 30 giugno 2024
Quesito:

considerato che l'art. 224, comma 2 lett. c, dispone che dalla data in cui il codice acquista efficacia, al D.L. 76/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 8 co.1 le parole "e fino alla data del 30.06.2023" sono soppresse. Visto che a seguito della suindicata modifica l'art. 8, co.1, del DL 76/2020, dispone che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal DLgs. 50/2016, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo DLgs. Visto il parere di precontenzioso del 31.01.24 n. 51 con il quale ANAC, riferendosi alla Giurisprudenza più recente, conclude affermando che in ipotesi di gare finanziate con fondi PNRR è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti. Si chiede se alle procedure di affidamento bandite successivamente al 30.06.2024, ex dLgs 36/2023, afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, sia giusto applicare l'art. 8 del DL 76/2020 che consente l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more di acquisizione delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale.

Risposta aggiornata

Per quanto attiene all’applicabilità agli appalti finanziati con fondi PNRR/PNC dell’art. 8 del D.L. 76/2020, richiamato dall’art. 225, comma 8, del Codice dei contratti, che consente sempre, a prescindere dall’importo del contratto, la consegna in via d’urgenza delle attività contrattuali, anche in pendenza dell’attività di verifica dei requisiti, in applicazione del criterio della successione delle leggi nel tempo, tale disposizione deve ritenersi abrogata, per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del D.L. 215/2023 citato nel quesito, che, mediante modifica dell’art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, ne ha delimitato l’efficacia fino al 30/06/2024. Si rimanda in proposito all’indirizzo espresso da ANAC nel parere sulla normativa relativo al tema in oggetto (PARERE FUNZ CONS 11-2025).

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