Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3066
Data emissione: 30/01/2025
Argomenti: Soccorso istruttorio
  
Oggetto: Attivazione soccorso istruttorio manifestazione di interesse
Quesito:

In seguito ad una manifestazione di interesse pubblicata su una piattaforma digitale, il Rup ha verificato le richieste pervenute e ha constatato che un operatore economico ha allegato solo il modello vuoto fornito dalla S.A. senza nessun riferimento né riguardante il legale rappresentante e né la società per cui intende concorrere alla successiva fase di gara negoziata senza bando. Tale modello risulta firmato digitalmente da xxx ma senza indicazioni di quale ruolo rivesta e senza nessuna dichiarazione di possesso requisiti. In seguito alla verifica, il Rup decide di escludere l'operatore dalla successiva fase di gara e ne da comunicazione a mezzo pec. Il soggetto risponde e chiede l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del codice. Riprendendo l'art. 101 del codice e premettendo che la manifestazione di interesse non fa parte della procedura di gara dove è prevista una lex specialis che disciplina il soccorso istruttorio, ma soltanto di una procedura antecedente alla stessa riguardante il procedimento amministrativo, si chiede con la presente se tale soccorso istruttorio sia applicabile o meno in questa sede. Inoltre si è considerato quanto all'art. 101 c.1 lett. b) "Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente".

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto si conferma che il soccorso istruttorio, disciplinato all’art. 101 d. lgs. n. 36/2023, trova applicazione nelle procedure di affidamento di cui al codice dei contratti pubblici; infatti con l’avviso di manifestazione di interesse prende avvio un procedimento amministrativo prodromico alla procedura di gara in senso proprio. In presenza di una previsione chiara nell’avviso e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, si ricorda che il principio della par conditio tra i candidati nonché il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti precludono di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di scadenza indicato dall’amministrazione, in violazione del principio di imparzialità (cfr sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27 dicembre 2021, n.13539). La risposta è negativa.

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