Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3362 |
Data emissione: | 13/05/2025 |
Argomenti: | Concessioni |
Oggetto: | Contratti di concessione- è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ? |
Quesito: |
Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo all'ammissibilità o meno dell'affidamento diretto per concludere che l'istituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi. |
Risposta aggiornata |
Riguardo al tema posto, si rileva che in base alle modifiche introdotte dal d. lgs 209/2024 le disposizioni di cui all’art. 62 co 18 e all’art. 63 co 2 del codice sui contratti pubblici prevedono un regime “rafforzato” di qualificazione, per gli enti concedenti, relativamente alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di paternariato pubblico-privato per forniture e servizi pari o superiori a 140.000 euro e per lavori di importo pari o superiori a 500.000 euro. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa e Tecnica al Correttivo, la modifica al co. 18 dell’articolo 62 del Codice vale “al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto”. Per forniture e servizi si rimanda all’art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), comma 5 dello stesso allegato II.4, modificato dal d. lgs. 209/2024. Pertanto, tenuto conto delle modifiche del decreto correttivo come sopra specificate, la risposta è affermativa. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto. |