Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3362
Data emissione: 13/05/2025
Argomenti: Concessioni
  
Oggetto: Contratti di concessione- è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ?
Quesito:

Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo all'ammissibilità o meno dell'affidamento diretto per concludere che l'istituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi.

Risposta aggiornata

Riguardo al tema posto, si rileva che in base alle modifiche introdotte dal d. lgs 209/2024 le disposizioni di cui all’art. 62 co 18 e all’art. 63 co 2 del codice sui contratti pubblici prevedono un regime “rafforzato” di qualificazione, per gli enti concedenti, relativamente alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di paternariato pubblico-privato per forniture e servizi pari o superiori a 140.000 euro e per lavori di importo pari o superiori a 500.000 euro. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa e Tecnica al Correttivo, la modifica al co. 18 dell’articolo 62 del Codice vale “al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto”. Per forniture e servizi si rimanda all’art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), comma 5 dello stesso allegato II.4, modificato dal d. lgs. 209/2024. Pertanto, tenuto conto delle modifiche del decreto correttivo come sopra specificate, la risposta è affermativa. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto.

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