Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3401 |
Data emissione: | 13/05/2025 |
Argomenti: | Project Financing |
Oggetto: | Chiarimenti in merito a procedura di affidamento della finanza di progetto di cui all'art. 193 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. |
Quesito: |
In riferimento all'art.193,c11,si chiede di confermare se è corretta tale interpretazione: la previsione di cui all'art.193,co11 ["L'ente concedente:(..) c)pone in approvazione il successivo livello di progettuale elaborato dall'aggiudicatario"] è riferita esclusivamente al caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economico per affidamenti di lavori, atteso che, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023, solo la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli, mentre quella relativa a servizi e forniture è articolata in un unico livello; conseguentemente, nel caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico -economico per affidamenti di servizi, la previsione della lettera c) dell'art. 193 co 11 non trova applicazione e, pertanto, l'Amministrazione non deve procedere all'approvazione di successivo livello progettuale. |
Risposta aggiornata |
Ai sensi dell’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice “La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice”. Si conferma pertanto che la lettera c) dell'art. 193, comma 11 non trova applicazione nel caso di servizi e forniture, a condizione che il progetto di fattibilità messo a gara risponda ai requisiti minimi di cui all’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice. |