Dettaglio quesito
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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Oggetto
Chiarimenti in merito a procedura di affidamento della finanza di progetto di cui all'art. 193 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
Quesito
In riferimento all'art.193,c11,si chiede di confermare se è corretta tale interpretazione: la previsione di cui all'art.193,co11 ["L'ente concedente:(..) c)pone in approvazione il successivo livello di progettuale elaborato dall'aggiudicatario"] è riferita esclusivamente al caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economico per affidamenti di lavori, atteso che, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023, solo la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli, mentre quella relativa a servizi e forniture è articolata in un unico livello; conseguentemente, nel caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico -economico per affidamenti di servizi, la previsione della lettera c) dell'art. 193 co 11 non trova applicazione e, pertanto, l'Amministrazione non deve procedere all'approvazione di successivo livello progettuale.
Risposta aggiornata
Ai sensi dell’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice “La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice”. Si conferma pertanto che la lettera c) dell'art. 193, comma 11 non trova applicazione nel caso di servizi e forniture, a condizione che il progetto di fattibilità messo a gara risponda ai requisiti minimi di cui all’art. 4-bis dell’allegato I.7 al codice.