Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3416
Data emissione: 13/05/2025
Argomenti: Progettazione
Oggetto: Deroga progettazione BIM - art. 225 bis, co. 2 D. Lgs. 36/2023
Quesito:

Posto che l'art. 225 bis, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni di cui all'art. 43 del Codice in materia di progettazione BIM non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice già avviati alla data di entrata di entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024) per i quali è stato redatto il DOCFAP ex art. 2, comma 5, dell'Allegato I.7 al Codice, si chiede se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento - per il quale il DOCFAP è stato approvato nel mese di ottobre 2024 - che trova totale copertura finanziaria deliberata nel 2024all'interno del CDA dell'ente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.

Risposta aggiornata

L'art. 225 bis, c. 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7." Nel caso di specie il principio del tempus regit actum è da considerarsi in base alla fase di programmazione. Se l'intervento non era già stato inserito in programmazione al 31 dicembre 2024, la progettazione dello stesso dovrà seguire la normativa ad oggi vigente, a seguito del c.d. decreto correttivo.

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