Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3449
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Sotto-soglia
  
Oggetto: FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Quesito:

Questo Ente sta approvando il regolamento interno dei contratti stabilendo che i contratti fino a € 40.000,00 siano stipulati con scrittura privata non autenticata obbligatoriamente registrata e i contratti relativi alle soglie delle procedure negoziate di cui all'art. 50, siano approvati e sottoscritti in forma pubblico-amministrativa con versamento dei diritti di segreteria all'Ente. In funzione di quanto disposto all'art. 18 del D.lgs. 36/2023, così come corretto dal D.lgs. 209/2024 e tenuto conto del rispetto del principio del risultato nell'ottica di evitare di appesantire il procedimento amministrativo con ulteriori oneri e spese in capo all'appaltatore, si chiede se: - sia legittimo imporre con regolamento la forma pubblico - amministrativa per tutti i contratti rientranti nella soglia della procedura negoziata? - sia legittimo rendere obbligatoria la registrazione dei contratti sottoscritti in forma privata? ovvero se queste imposizioni regolamentari possano far insorgere in capo all'Ente proponente una responsabilità per eccesso di potere e violazione di legge.

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto si evidenzia che il codice dei contratti pubblici, come novellato dal D. lgs. 209/2024, all’art.18 prevede che i contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata ed in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato “anche” mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Dalla lettura testuale non si evince, pertanto, un divieto di utilizzare le modalità di stipula previste nel primo capoverso anche per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti. Si rimanda, pertanto, alle specifiche disposizioni stabilite dalla stazione appaltante per l’individuazione delle forme di stipula in rapporto alle singole procedure di affidamento, nel rispetto dell’art. 18 del codice dei contratti e fatto salvo il rispetto dell’art.4 del D.Lgs.36/2023 che stabilisce un chiaro criterio interpretativo e applicativo delle norme, in forza del quale, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi della fiducia, del risultato e dell’accesso al mercato.

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