Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
---|---|
Codice identificativo: | 3456 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione,Esecuzione del contratto,Incentivi per funzioni tecniche |
Oggetto: | D.Lgs. 209/2024 art. 92 - Le caratteristiche di servizi e forniture di particolare importanza sono alternative tra loro? |
Quesito: |
La disposizione in oggetto, modifica l'allegato II.14, art. 32, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, disponendo che "Sono considerate forniture di particolare importanza, le prestazioni d'importo superiore ad € 500.000 nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2". Le caratteristiche indicate al comma 2, col Correttivo, diventano quindi applicabili sia ai servizi che alle forniture; esse si riferiscono nell'ordine a: 1 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 2 - prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; 3 - interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 4 - prestazioni che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. Si chiede se, ai fini del corretto inquadramento di un servizio o di una fornitura d'importo inferiore a 500.000 euro quale "di particolare importanza", sia sufficiente il verificarsi anche solo di una delle predette quattro caratteristiche. Fermo restando che, per poter procedere alla corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, occorrerà che RUP e DEC siano due soggetti diversi. |
Risposta aggiornata |
In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14 può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere di qualificare l'appalto come di "particolare importanza" anche in presenza di una sola di esse. In tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC elencate il previgente art. 8, comma 4, dell’All. I.2 (importo ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023), nonché l'ANAC con parere FUNZ CONS 53/2024. |