Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3464 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Controlli |
Oggetto: | Articolo 99 Codice post correttivo |
Quesito: |
L'art. 99 del Codice "Verifica del possesso dei requisiti" viene modificato cosi come segue "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme ad esso collegate, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione (immediatamente efficace), previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti." - Che cosa si intende con "malfunzionamento del FVOE?" Malfunzionamento inteso come problema informatico del sistema che ne impedisce temporaneamente la fruizione o inteso come impossibilita di scaricare alcuni certificati a comprova dei requisiti generali, poichè manca la relativa convenzione con gli enti certificanti (comunicazione antimafia scaricabile, mentre informativa da richiedere e scaricare solo con BDNA)? - Dato che vi è "l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti", nel caso in cui il FVOE sia inaccessibile oppure alcuni certificati non siano disponibili (informativa antimafia o certificato ex art. 17 della l. 68/99), la SA può procedere alla richiesta dei certificati "fuori" FVOE ovvero attraverso richiesta via PEC all'ente certificatore oppure con l'utilizzo di altri portali, come per esempio BDNA? |
Risposta aggiornata |
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue. La lettera della norma fa riferimento ad un malfunzionamento "anche parziale" del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con il FVOE (v. DELIBERA ANAC N. 262 del 20 giugno 2023). Pertanto, il persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3. bis dell'art. 99. Resta inteso che i certificati non verificabili attraverso il FVOE dovranno essere richieste attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione, sul punto si rimanda all'art. 12 della DELIBERA ANAC N. 262 del 20 giugno 2023. |