Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3467
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Incentivi funzioni tecniche
Quesito:

Posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023 "Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro" e, per le forniture, "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro", si chiede, se l'importo rilevante ai fini della considerazione di servizio o fornitura di particolare rilevanza sia quello posto a base della procedura di gara o quello contrattuale. La distinzione rileva nei casi di procedure indette al fine di individuare l'OE a cui affidare il servizio o la fornitura il cui importo a base d'asta sia superiore a 500.000 euro e, per effetto del ribasso offerto, l'importo contrattuale risulti inferiore a 500.000 euro. Si chiede inoltre se, nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attivita' tecniche.

Risposta aggiornata

Nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, come espressamente previsto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto diverso dal RUP. In risposta al primo quesito, al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP, sebbene il comma 8 dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 2023 faccia riferimento ai “contratti” di servizi e forniture di particolare importanza, si ritiene che l’importo di 500.000 Euro al quale fa riferimento l’art. 32, commi 2 e 3 dell’all. II.14, sia l’importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale. Ciò in ragione del fatto che, già a monte e prima dell’avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l’eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all’accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici. Con riferimento al secondo quesito – e conseguentemente al terzo – la risposta è negativa in ragione del fatto che il disposto dell’art. 31 dell’all. II.14 secondo cui “(l)'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32” deve essere interpretato restrittivamente. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività.

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