Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3483 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Requisiti speciali |
Oggetto: | QUALIFICAZIONE OG11 E PRINCIPIO DI ASSORBIMENTO |
Quesito: |
Nel caso di una procedura per la selezione degli o.e. da invitare ad una procedura di gara per la quale sono previsti lavori in cat. OS28 per € 735.000 ed in cat. OS30 per € 110.000 una ditta ha dichiarato di possedere la qualificazione necessaria esibendo la certificaizone per lavri OS28 cl. II, OG11 cl. I e OS30 cl. I adducendo la possibilità di avvalersi dell'assorbimento reciproco tra la cat. OS28 e la cat. OS30. Si ritiene che la classificazione dimostrata dall'operatore economico risulti sufficiente per coprire la qualificazione richiesta in ragione del principio di assorbimento tra le categorie OG11 e OS28, OS30 e OS3. |
Risposta aggiornata |
Trovano applicazione: articolo 10 del Codice dei contratti pubblici; art. 100, c. 4 del Codice dei contratti pubblici; allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare art. 18, commi 20 e 21. In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, la classifica posseduta dal concorrente in OG11 deve essere bastevole per coprire la parte mancante di lavori in OS28 non coperti dalla mera classifica II posseduta nella sola OS28. |