Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3489 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Affidamento diretto |
Oggetto: | Acquisti infra 5.000€ e 140K per attrezzature scientifiche |
Quesito: |
L'art. 4 del D.L.29 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159 secondo cui "Non si applicano alle università statali, enti di pubblici di ricerca per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca trasferimento tecnologico e terza missione, le disposizione di cui all'art. 1 commi 449,450 e 452 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pa e di utilizzo della rete telematica. In sintesi si procede con una lettera contratto (o buono d'ordine) e il CIG si prende sulla pcp come solo tracciabilità? |
Risposta aggiornata |
La deroga prevista dall’art. 4 del d.l. n. 126 del 2019 non esonera le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca trasferimento tecnologico e terza missione, nonché la società PagoPa S.p.A. dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 2023, quali, ad esempio, il rispetto dei principi ivi previsti, l’adozione della decisione di contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le modalità di stipula del contratto di cui all’art. 18 del citato decreto legislativo. Così come è necessario richiedere e riportare il CIG per ogni gara. Occorre, inoltre, precisare che dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del D.Lgs. n. 36 del 2023, che, tra i propri obiettivi fondamentali, prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici. Tale digitalizzazione, come precisato dall’ANAC, si applica a tutte le procedure di affidamento di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali (cfr. delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 e comunicato dal titolo “Scatta la digitalizzazione degli appalti: più trasparenza, meno burocrazia”). Con riferimento allo strumento di acquisto da utilizzare si deve, dunque, ritenere che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice dei Contratti pubblici, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 anche le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dovranno di fatto utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale conformi ed interoperabili con la BDNCP per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. |