Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3490 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Piattaforme telematiche |
Oggetto: | Applicabilità art. 4 del decreto-legge n. 126/2019 in vigenza del nuovo codice contratti pubblici ex d.lgs. n. 36/2023 |
Quesito: |
L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 126/2019 (convertito dalla legge 159/2019) dispone che non si applicano alle università statali, agli enti di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione nonché alla società PagoPA S.p.A. le disposizioni di cui all'art. 1, commi 449, 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni - quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica. Tale disposizione appare, tuttavia, inapplicabile atteso il vigente regime di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di interoperabilità con la BDNCP delle piattaforme telematiche di e-procurement e considerata l'assenza di una specifica scheda per l'acquisizione del CIG nella Piattaforma Contratti Pubblici. Si chiede un parere in merito alle eventuali modalità applicative della norma richiamata e se la stessa possa ritenersi superata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 o, comunque, dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici efficace dal 1 gennaio 2024. |
Risposta aggiornata |
Dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del D.Lgs. n. 36 del 2023, che, tra i propri obiettivi fondamentali, prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici. La stessa ANAC nella delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 ha precisato che la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici è riferita a tutte le procedure di affidamento, così come in un comunicato sul proprio sito dal titolo “Scatta la digitalizzazione degli appalti: più trasparenza, meno burocrazia” ha puntualizzato che la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Si deve, dunque, ritenere che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice dei Contratti pubblici, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 anche le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dovranno di fatto utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale conformi ed interoperabili con la BDNCP per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Conseguentemente, l'art. 4 del d.l. 126/2019 deve, di fatto, ritenersi superato nella parte in cui deroga all'utilizzo degli strumenti telematici di acquisto, essendo incompatibile con il nuovo sistema di digitalizzazione obbligatoria del ciclo di vita dei contratti pubblici efficace dal 1° gennaio 2024. Ciò significa che le università, gli enti di ricerca e le AFAM mantengono la facoltà di non ricorrere alle convenzioni-quadro per gli acquisti destinati alla ricerca, ma, nel rispetto degli obblighi di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, devono comunque utilizzare le piattaforme digitali per lo svolgimento delle procedure e garantire l'interoperabilità con la BDNCP. |