Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3522 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Costo della manodopera |
Oggetto: | Valutazione equivalenza delle tutele economiche |
Quesito: |
Con riferimento all'Allegato I.01, art. 4, D.lgs 31 marzo 2023, n.36 e dall'art. 73 del D.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, confermate che, nel caso in cui l'OE indichi un diverso CCNL nell'offerta, la valutazione dell'equivalenza delle tutele economiche e normative deve avvenire esclusivamente in base ai criteri specificati nei commi 2 e 3 del presente articolo e che, con riferimento al comma 2, devono essere valutati in maniera precisa e puntuale tutti gli elementi obbligatori indicati (retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità)? Inoltre, con riferimento al comma 3, è necessario valutare obbligatoriamente tutti gli elementi indicati (come lavoro supplementare, lavoro a tempo parziale, lavoro straordinario, malattia, maternità, permessi retribuiti, ecc..)? Infine ci confermate che con riferimento al concetto di scostamento marginale delle tutele normative è necessario attendere le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31/03/2025? |
Risposta aggiornata |
In riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. L’art. 4 dell’Allegato I.01, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce i criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara. Il comma 2 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 elenca i parametri da utilizzare per la valutazione di equivalenza economica, in relazione ai quali il successivo comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito. Il comma 3 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 indica i parametri sulla cui base effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative. Il successivo comma 4 specifica che l’equivalenza delle tutele può ritenersi sussistente quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. Le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’Allegato. Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 |