Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3526 |
Data emissione: | 03/06/2025 |
Argomenti: | Subappalto |
Oggetto: | Subappalto necessario |
Quesito: |
A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014, l'unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori è costituito dall'allegato II.12 al codice. Nello specifico, l'art. 30, comma 1, secondo periodo del predetto allegato prevede che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Tanto premesso, tale formulazione, a differenza di quella contenuta nella già citata l.80/2014, non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l'eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili. Allo stesso modo, il ricorso al subappalto non viene richiamato in nessuna delle restanti disposizione dell'allegato II.12. Si chiede pertanto se ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l'indicazione delle stesso. |
Risposta aggiornata |
Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell’offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell’offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793). |