Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3531
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Partenariato pubblico privato,Qualificazione S.A.
  
Oggetto: SA qualificata per la sola fase di esecuzione - Proposta PPP di iniziativa privata ex art. 193, c. 3 e ss.
Quesito:

Si chiede se la Stazione appaltante qualificata per la sola fase di esecuzione - per il livello 2, sia in ambito Lavori che Servizi/Forniture (anche per PPP) - a seguito deposito di proposta di PPP di iniziativa privata di importo superiore a € 500.000 ai sensi art. 193, c. 3 del Codice, sia legittimata a svolgere in proprio il sub-procedimento di cui ai commi 4/7 del medesimo articolo fino all'approvazione del progetto selezionato, delegando la successiva fase di affidamento (svolgimento procedura di gara e aggiudicazione) a SA o CUC qualificata convenzionata, per poter procedere alla stipula ed esecuzione del corrispondente contratto.

Risposta aggiornata

In riferimento al quesito posto si rappresenta quanto segue. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 del novellato art. 193 del D.Lgs. 36/2023 contengono la disciplina della procedura di selezione delle proposte ritenute di interesse pubblico presentate in esito alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4 del medesimo art. 193 con cui l’Ente concedente sollecita la presentazione di proposte a seguito di presentazione di una proposta da parte di un operatore economico privato ai sensi del precedente comma 3, come nel caso prospettato nel quesito, o in attuazione dell’iniziativa pubblica avviata a norma del comma 16. Tale procedura selettiva finalizzata alla comparazione delle proposte presentate, comporta sia valutazioni di ordine tecnico, sia valutazioni e attività attinenti alle prerogative dell’amministrazione che intende utilizzare l’istituto della finanza di progetto per soddisfare i propri fabbisogni e ottemperare ai propri compiti istituzionali. Nello specifico, a norma del comma 5 dell’art. 193 del Codice l’ente concedente "………. individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6”. Il successivo comma 6 disciplina la procedura di valutazione comparativa delle proposte individuate a norma del comma 5, prevedendo che, ove necessario, l’ente concedente inviti il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, si prevede altresì che l'ente concedente possa indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990. Tale procedura pertanto, attiene ad una fase preliminare e propedeutica a quella della progettazione e svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del contratto di concessione e, come sopra ricordato, comporta lo svolgimento di attività e valutazioni non delegabili ad altri soggetti (eventuale indizione conferenza di servizi, verifica della corrispondenza con i fabbisogni dell’ente), sicché si ritiene corretta la soluzione interpretativa ipotizzata nel quesito. Resta fermo che il RUP, avuto riguardo alla rilevanza e complessità delle attività di selezione e valutazione delle proposte, potrà avvalersi della struttura di supporto eventualmente istituita a norma dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 o affidare incarichi di assistenza e supporto, mentre per le valutazioni specificamente inerenti il Piano Economico Finanziario, il RUP medesimo si potrà avvalere, anche in questa fase preliminare, del soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi, la cui presenza deve essere garantita (per tutta la durata della qualificazione laddove non presente in organico) al fine di ottenere la qualificazione anche per la fase di esecuzione dei contratti di PPP a norma dell’art. 3, comma 5 (per gli affidamenti di lavori) e dell’art. 5, comma 5 (per gli affidamenti di servizi) dell’Allegato II.4.

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