Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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| Codice identificativo: | 3533 |
| Data emissione: | 23/06/2025 |
| Argomenti: | RUP |
| Oggetto: | RUP, progettista, direttore dei lavori |
| Quesito: |
Con riferimento al comma 3 dell'art. 4 dell'Allegato I.2: "Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrati ovvero di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice." si chiede: #1 - Nel primo periodo del comma la disgiunzione sta ad indicare che il RUP può essere anche progettista o direttore dei lavori ma non può ricoprire tutti e tre i ruoli (RUP e progettista SI - RUP e direttore dei lavori SI - RUP, progettista e direttore dei lavori NO). #2 - Il secondo periodo sta ad indicare che in caso di lavori complessi, appalti integrati e lavori pari o sopra soglia il RUP non può ricoprire né il ruolo di progettista, né il ruolo di direttore dei lavori. Si chiede conferma se interpretazioni indicate siano corrette ed in caso contrario si chiede di fornire gli opportuni chiarimenti. |
| Risposta aggiornata |
Con riferimento al comma 3 dell'art. 4 dell'Allegato I.2, da una lettura sistematica e coerente della prima e della seconda parte della disposizione deve ritenersi che, sempre che siano verificate le competenze tecniche del soggetto incaricato, non c’è incompatibilità tra i ruoli di Rup, progettista e/o direttore lavori, che quindi possono essere svolti congiuntamente dallo stesso soggetto, ad eccezione delle ipotesi individuate al secondo periodo, in cui il RUP non può ricoprire né il ruolo di progettista, né il ruolo di direttore dei lavori. |