Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3538 |
Data emissione: | 23/06/2025 |
Argomenti: | Subappalto |
Oggetto: | Corretta applicazione comma 11, art. 119 del D.lgs 36/2023 |
Quesito: |
Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 119, co. 11 del D.lgs 36/2023, si chiede di specificare se lo stesso trova applicazione anche per un solo caso dei tre previsti. |
Risposta aggiornata |
La risposta al quesito è affermativa in quanto i presupposti previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per il pagamento diretto del subappaltatore e ai subcontraenti da parte della stazione appaltante non devono necessariamente sussistere tutti e tre contemporaneamente. Ed invero, la norma - per come formulata - dal momento che utilizza la disgiunzione "nei seguenti casi" e elenca le tre ipotesi in modo distinto con lettere separate, indica chiaramente che si tratta di presupposti alternativi e non cumulativi. Pertanto, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa (lett. a)) ma anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore (lett. b)) e su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (lett. c)). Tale interpretazione è confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2020 che, seppur riferita all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016 (vecchio codice), può considerarsi ancora attuale in considerazione della medesima impostazione della norma: l'ANAC precisa infatti che, qualora i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano manifestato la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante di cui all’art. 105, comma 13, lett. a), “nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”. |