Dettaglio quesito
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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Oggetto
Procedura di concordamento nuovi prezzi di cui all'art. 5, comma 7, lett. b) dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023
Quesito
La fattispecie è quella in cui, durante una commessa, si verifichi l'ipotesi per cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale. In tali casi, dovendo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e non potendo desumerli dal prezzario regionale, si rende necessario applicare quanto disposto dall'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva che la disciplina contenuta nel previgente DPR 207/2010, all'art. 163, co. 4 prevedeva espressamente che "tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133 co. 3 e 4...". Si chiede, pertanto, se in un appalto lavori eseguito in vigenza del D.Lgs. 36/2023 e dallo stesso disciplinato - nel caso di specie, l'offerta è stata presentata a luglio 2024 -, i nuovi prezzi di cui all'art. 5, co. 7, lett. b) dell'Allegato II.14 del Codice (determinati mediante procedimento di analisi, con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta), siano da assoggettare o meno al ribasso percentuale unitario offerto in sede di gara.
Risposta aggiornata
Al quesito posto trova applicazione il comma 7 dell’art. 5 Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, pertanto, qualora, come nel caso in esame, non sia possibile ricavare i nuovi prezzi dai prezziari, la determinazione dei nuovi prezzi dovrà avvenire, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, a seguito di una attenta valutazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, e successivamente gli stessi dovranno essere approvati dal RUP. La normativa cerca di garantire che i prezzi delle nuove lavorazioni o materiali siano determinati in modo trasparente e coerente, anche quando non sono espressamente previsti nei prezzari. Il riferimento ai prezzi elementari, la necessità del contraddittorio e l'approvazione del RUP sono tutti elementi che contribuiscono a garantire la corretta valutazione dei costi. Ad ogni buon fine, si precisa che, come espressamente previsto dal comma 8 dell’art.5 dell’Allegato II.14, “Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”.