Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3564
Data emissione: 23/06/2025
Argomenti: Qualificazione S.A.
  
Oggetto: Obbligo di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ex art. 11, comma 4bis, Allegato II.4 D. Lgs. n. 36/2023
Quesito:

La Provincia di Avellino è qualificata con livelli di qualificazione L1 e SF1 nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di P.P.P. di qualsiasi importo, munita di certificazione di qualità ISO 9001:2014 e disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023; Visto l'art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 che pone in capo alle stazioni appaltanti qualificate, a partire dal 01/01/2025, obblighi di monitoraggio sulla propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del relativo contratto; Evidenziato che la suddetta disposizione legislativa non precisa se, nelle ipotesi di ricorso al modulo convenzionale di cui all'art. 62, commi 9 e succ. del d.lgs. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ricadono per le procedure espressamente delegate dagli enti aderenti alla SUA alla medesima; si chiede nelle ipotesi di ricorso alla SUA, ai sensi dell'art. 62, comma 9 e 10 e succ. del d. lgs. n. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ex art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n.36/2023 relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA da uno dei propri Enti convenzionati devono essere svolti dalla Stazione appaltante delegante oppure dalla SUA che espleta la procedura?

Risposta aggiornata

Per rispondere al quesito in esame occorre premettere che l’art. 11, comma 4bis dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2023 parla di monitoraggio da parte delle “stazioni appaltanti qualificate” della “propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento” e che il comma 13 dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. La stessa ANAC in una serie di provvedimenti deliberati dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 ottobre 2024 (delibere 465, 466, 467, 468, 469) ha ribadito che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Dal tenore dello stesso art. 11, comma 4bis dell’allegato II.14 e dal fatto che la responsabilità degli adempimenti va riconosciuta in capo al soggetto delegato, si ricava, pertanto, che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA da uno dei propri enti convenzionati, devono essere svolti dalla SUA, ossia dal soggetto che espleta e che effettivamente gestisce l'intera procedura e che, tra l’altro, detiene tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale monitoraggio.

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