Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3581
Data emissione: 23/06/2025
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
Oggetto: Incentivo alle funzioni tecniche - quota per CUC
Quesito:

nell'articolo 45 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 al comma n.8 c'è scritto che le centrali di committenza possono ricevere il 25% dell'indennità prevista al comma 2 O PARTI DI ESSE. cosa si intende per parti di esse? si intende che la quota del 25% per la CUC può essere calcolata su una parte della quota ai sensi del comma 2, esempio solo sulle prestazioni svolte e non sull'importo totale? il 25% non viene calcolato sulla quota del 20% del fondo innovazione ma solo sulla quota dell'80% incentivo per il personale?

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto si evidenzia che, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del D.Lgs.36/2023, le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, autonomamente o su richiesta della centrale di committenza, in tutto o in parte, e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) , le risorse per gli incentivi da destinare al personale di tale centrale di committenza, “in relazione alle funzioni tecniche svolte” . La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo. Sulla base dell’articolato normativo, infatti, non si rinvengono elementi dal dato letterale che possano orientare verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 8 dell’art. 45, citato, in senso restrittivo. Più specificamente, per come è costruito il comma 8, appare priva di alcuna ragione giustificativa un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo la componente del 20% riportato nel comma 5, purché vengano rispettate le finalità poste dalla norma, specificate nei commi 6 e 7 dello stesso art. 45. (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, LOMBARDIA/196/2024/PAR del 16/09/2024).

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